Italian Court dismisses appeals as inadmissible for lacking specificity and re-litigating facts already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Spallino and Macaluso inadmissible due to a lack of specific arguments and the reproduction of issues already thoroughly examined by the appellate court. The appellants argued that the lower court's decision relied solely on their presence at the scene and the quantity of seized drugs, but the court found their complaints vague and devoid of necessary legal critique. Consequently, the court ruled that the appeals were inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific arguments, merely reproduce issues already decided by the lower court, or attempt to re-litigate facts without providing a new legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPALLINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/01/1991 MACALUSO FRANCESCO nato a PETRALIA SOTTANA il 29/11/1995 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 559/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppe Spallino e Francesco Macaluso ricorrono, a mezzo del comune difensore, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, il primo lamentando che i giudici di merito l'hanno condannato solo perché si trovava sul posto dov'è avvenuta l'unica cessione captata dai verbalizzanti e per il possesso di 170 euro, somma indicata dal Macaluso come il corrispettivo ai quella cessione, e il secondo sulla base del mero quantitativo di droga sequestratogli. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto essertivi. Oh stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità pei.ché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e (iisati_esi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da nece.s- seria critica analisi delle argomentazioni poste a base dea decisione impugnata. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarate inammissibili. ,PQ I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, ed in particolare:
1. quanto allo Spallino ricordando alle pagg. 3-5 come, diversamente da quanto so- stenuto, i fatti come provati smentiscono ia tesi difensiva secondo cui lo zainetto con io stupefacente fosse fuori dall'auto da lui condotta e come, oltre alle dichia- razioni del Macaluso, a suo carico ci sia anche I rinvenimento nelle sue tasche di 170 euro in banconote di piccolo taglio;
2. quanto ai Macaiuso, dando atto alle pagg. 5-7 non solo del suo coinvolgimento nell'acquisto dello ctucefacente. rinve- nuto dentro l'auto dello Spallino, ma del cospicuo quantitativo di stupefacente de- tenuto a casa (tale da ricavarne 460,6 dosi medie giornaliere), oltre che quello sequestratogli per strada, occultato addosso in vari punti. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità neli'ennesimo giudice del fatto.
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. 558/2023 R.G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei riccrrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Co i