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Ordinanza — n. 30342/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30342/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30342/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI CASSANDRA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 11/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 418/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Cassandra Barresi ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in reiazione ali'affermazione o re sponsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30342/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 418/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Cassandra Barresi ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in reiazione ali'affermazione o re sponsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima motivi di cassazione ammissione all'avvocatura responsabilità penale barriera linguistica

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Cassandra Barresi ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in reiazione ali'affermazione o re sponsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI CASSANDRA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 11/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 418/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Cassandra Barresi ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in reiazione ali'affermazione o re sponsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica anaiisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, !a motivazione della Corte di anQeno !ogica P congru:v.-: nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di agiti mità, avendo dato atto alle pagg. 3-4 della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in contestazione e dell'insussistenza dee condizioni ex art. 131bis cod. pen in ragione della macroscopica entità dell'omissione e dei suo i effetti in termini di offensività concreta della condotta. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenaa conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, dei grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o dei pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 265590).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. '516 cod. pro. pa n non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- bilità (Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arn- mendP. Così deciso in Roma il 7 giugno 2