Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of specific sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aigbogun Henry Osaze inadmissible, ruling the sentencing was legally sound. The appellant argued the penalty was excessive and failed to address appellate arguments, but the court found the appeal's grounds were vague and unsupported. The decision rests on the principle that judges have discretion in sentencing near the statutory minimum, requiring only general criteria rather than detailed calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that when a sentence is imposed near the statutory minimum, the judge's discretion is sufficient if they reference general criteria of adequacy and equity, without needing a specific detailed explanation of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIGBOGUN HENRY OSAZE nato il 22/10/1982 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 45297/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Aigbogun Henry Osaze ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di ap- pello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hannoliaaa evidenziato come la pena irro- gata sin dal primo grado risulti già essere stata determinata nel minimo edittale e come nel minimo sia stato determinato anche l'aumento per le contestate aggra- vanti. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di C!,P all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 2561.97; conf. Sez. 2, n, 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 dei 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere ai relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o ''congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione dei ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alia misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 dei 27/4/2017 ; rviastro ei altro, Rv. 271243).
N. 45297/2022 R.G. E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al ci sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile Oal testo della sertenza nei suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C