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Ordinanza — n. 30324/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying recidivism laws and failed to consider specific prior convictions. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed by the Court of Appeal, which violated the principle of specific criticism required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's legal reasoning.

Parole chiave

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recidiva reiterata recidiva specifica inammissibilità ricorso violazione di legge critica argomentata recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen..
art. 99 cod.pen
La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIELLO VALENTINO nato a BISACCIA il 06/04/1992 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza in data 18/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che aveva condannato Mungiello Valentino per i reati di rapina aggravata e in tentativo di estorsione aggravata. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.. La violazione viene individuata in relazione alla recidiva reiterata, che si assume erroneamente contestata in mancanza di una precedente sentenza di condanna dichiarativa della recidiva semplice.

Aggiunge che non è neanche riconoscibile la recidiva specifica in relazione ai precedenti penali dell'imputato, che -si assume- non sono della stessa specie di quello per cui si procede e in quanto esclusa in primo grado dal Pubblico ministero, nel corso dell'udienza del 18/02/2022. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 dell 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec