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Ordinanza — n. 30321/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts were already adequately examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Refrigeri's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of his fraud conviction inadmissible. The appellant argued for an alternative factual reconstruction and challenged the sentencing, but the court found these arguments lacked merit. The lower court had already thoroughly examined the evidence, including the appellant's unauthorized badge usage, and correctly applied the law regarding aggravating circumstances and sentencing guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it aims to prefigure an alternative factual reconstruction extraneous to the admissibility review, as the lower court has already adequately examined and dismissed the contested facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative factual reconstruction fraud conviction confirmation sindacato di legittimità sentencing guidelines application truffa aggravata licenziamento immediato per truffa violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e rigettando la richiesta di una riduzione di pena, peraltro fissata in misura inferiore rispetto alla media edittale, sulla base della reiterazione delle condotte fraudolente (sul punto, Sez.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFRIGERI ANTONIO nato a SUBIACO il 18/12/1956 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 27 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di Refrigeri Antonio, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un'errata valutazione dei fatti in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria svolta non emergessero dubbi circa la perpetrazione della frode contestata, essendo stato il prevenuto trovato in più occasioni a svolgere attività estranee a quelle lavorative, nonostante l'attestazione della presenza tramite badge;

Considerato che i due restanti motivi di ricorso, che contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, risultano manifestamente infondati, in quanto la corte di appello a pagina 3 ha correttamente argomentato in ordine a entrambi i profili censurati, valorizzando la gravità dei fatti, la negativa personalità del prevenuto, nonché l'assenza di elementi positivi valutabili, al fine di escludere le generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e rigettando la richiesta di una riduzione di pena, peraltro fissata in misura inferiore rispetto alla media edittale, sulla base della reiterazione delle condotte fraudolente (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de