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Ordinanza — n. 30320/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30320/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VENTI CARMELO nato a ENNA il 19/06/1950 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 9 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 21 luglio 2021, nei confronti di Di Venti Carmelo, in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di mot vazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte di appello, la condotta contestata al prevenuto ha integrato l'elemento oggettivo del reato, avendo prodotto una diminuzione, anche solo parziale, del valore o dell'utilizzabilità della res, così da rendere necessario un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30320/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto, elemento di per sé evocativo della non abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento diritto alla riparazione dell'opera spese di ripristino contestazione della realizzazione danneggiamento d'impianti elettrici dimostrazione di un danno irreparabile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VENTI CARMELO nato a ENNA il 19/06/1950 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 9 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 21 luglio 2021, nei confronti di Di Venti Carmelo, in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di mot vazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte di appello, la condotta contestata al prevenuto ha integrato l'elemento oggettivo del reato, avendo prodotto una diminuzione, anche solo parziale, del valore o dell'utilizzabilità della res, così da rendere necessario un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità;

Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto, elemento di per sé evocativo della non abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il