Ordinanza — n. 30319/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIRI ABDERRAHIM nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONSIDIERATO IN DIRITTO Kabiri Abderrahim impugna la sentenza in data 01/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 21/01/2015, dichiarando prescritto il reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo B). Deduce Motivazione omessa, manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto -a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti e ha adeguatamente motivato le ragioni della decisione- si risolve in un'astratta formulazione del vizio di carenza di motivazione senza tuttavia indicare gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30319/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIRI ABDERRAHIM nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO Kabiri Abderrahim impugna la sentenza in data 01/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 21/01/2015, dichiarando prescritto il reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo B). Deduce Motivazione omessa, manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto -a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti e ha adeguatamente motivato le ragioni della decisione- si risolve in un'astratta formulazione del vizio di carenza di motivazione senza tuttavia indicare gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen..
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7