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Ordinanza — n. 30317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction due to manifestly unfounded challenge to evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Talarico Filippo Stefano inadmissible, upholding the fraud conviction from the Court of Appeal of Caltanissetta. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding the proof of criminal responsibility, but the court found these claims manifestly unfounded. The appellate court correctly identified the victim's bank card being in the defendant's name as a solid logical argument for guilt, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds contesting the sufficiency of evidence are manifestly unfounded, as the lower court's identification of a direct link between the accused and the victim's account constitutes a valid logical basis for conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld sufficiency of evidence manifestly unfounded grounds logical argument for guilt truffa in materia di credito abuso di carte-chèques mezzo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO FILIPPO STEFANO nato a LEGNANO il 26/12/1975 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 10 maggio 2021, nei confronti di Talarico Filippo Stefano, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 2, sottolineando il fatto che la carta sulla quale la vittima aveva versato il denaro fosse intestata al prevenuto, ha individuato un solido argomento logico per fondare la sua colpevolezza, anche a fronte della mancata dimostrazione dell'effettivo utilizzo della Postepay da parte di altri soggetti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 marz