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Ordinanza — n. 30316/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30316/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO LUIGI nato il 28/05/1969 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 29/03/2022, ha confermato la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato Ferro Luigi per il reato di tentativo di rapina aggravata. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei risultati peritali in ordine alla riconoscibilità di un vizio parziale di mente al momento del fatto. Va, dunque, rilevato come il motivo di ricorso si risolva in una valutazione delle risultanze acquisite dall'elaborato peritale e dall'escussione del perito antagoniste e alternative a quelle del giudice di merito che, in realtà, ha esaminato li tema dell'imputabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, così risultando insindacabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei risultati peritali in ordine alla riconoscibilità di un vizio parziale di mente al momento del fatto. Va, dunque, rilevato come il motivo di ricorso si risolva in una valutazione delle risultanze acquisite dall'elaborato peritale e dall'escussione del perito antagoniste e alternative a quelle del giudice di merito che, in realtà, ha esaminato li tema dell'imputabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, così risultando insindacabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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elemento soggettivo tentata rapina prova del dolo perizia psichiatrica insufficiente affezioni psichiche responsabilità penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO LUIGI nato il 28/05/1969 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 29/03/2022, ha confermato la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato Ferro Luigi per il reato di tentativo di rapina aggravata. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei risultati peritali in ordine alla riconoscibilità di un vizio parziale di mente al momento del fatto. Va, dunque, rilevato come il motivo di ricorso si risolva in una valutazione delle risultanze acquisite dall'elaborato peritale e dall'escussione del perito antagoniste e alternative a quelle del giudice di merito che, in realtà, ha esaminato li tema dell'imputabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, così risultando insindacabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma