Cassation court dismisses appeal on theft receipt charges due to lack of manifestly unfounded reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft receipt. The appellant argued for a reasoning defect regarding the existence of intent, but the court found the appellate court's arguments logically sound and consistent with the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court's evaluation of facts and intent is logically consistent and free of contradictions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIA COSIMO nato a ORIA il 17/09/1964 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 29 giugno 2021, nei confronti di Venezia Cosimo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione in capo all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, la corte di appello, a pagina 5 della sentenza impugnata, valorizzando il contesto in cui le res provento di furto sono state ricevute dal prevenuto, nonché l'assenza di plausibili giustificazioni, ha offerto argomenti privi delle lamentate contraddizioni, e logicamente idonei a fondare la sua esclusiva colpevolezza, essendo evocativi della consapevolezza di tale origine illecita.
A tanto si aggiunga che il diverso esito nei confronti della coimputata non configura una contraddittorietà della motivazione, tanto più in presenza di una motivazione che ha dato adeguatamente conto della diversa posizione di Venezia Patrizia. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7