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Ordinanza — n. 30313/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against usury conviction for inadmissible factual complaints in a criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Attilio Coniglio inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for usury, arguing a defect in the reasoning regarding the criminal liability of the accused. The court rejected this because the complaint contained factual criticisms that are not reviewable in a criminal appeal and addressed issues already thoroughly examined and dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it contains only factual criticisms or arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court, as these do not constitute a valid defect in reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal usury conviction inadmissible appeal factual complaints defect in reasoning mancanza di credibilità verosimiglianza della persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIO ATTILIO nato a LOCRI il 20/09/1957 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 18 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 3 marzo 2021, nei confronti di Coniglio Attilio, in relazione al reato di usura. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice distrettuale ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della piena attendibilità del racconto della persona offesa e i plurimi riscontri, anche documentali, a questo, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte nel ricorso);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma