Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for inadmissible factual grievances and unfounded prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Visentin inadmissible, confirming the lower court's fraud conviction. The appellant raised grievances regarding the timeliness of the private prosecution and the evidence of guilt, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected. The court ruled that these are non-justiciable factual issues at the stage of legality review and dismissed the separate claim of prescription as it was not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments in criminal proceedings are inadmissible if they contain only grievances on facts already examined by the appellate court or if the claim of prescription is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISENTIN DAVIDE nato a TORINO il 17/04/1987 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 9 febbraio 2022, nei confronti di Visentin Davide, in relazione al reato di truffa. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso -che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione tardività della querela e la prova di penale responsabilità dell'imputato- contengono censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 4 e 5 ha, da un lato, hanno evidenziato come la querela dovesse ritenersi tempestiva alla luce del momento in cui le vittime avevano avuto piena consapevolezza del raggiro subìto e, dall'altro lato, hanno sottolineato come la colpevolezza emergesse con tutta evidenza dal racconto delle persone offese che, al contrario di quello reso dal prevenuto, risultava ampiamente credibile e riscontrato;
Considerato che la richiesta del tutto generica di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contenuta a chiusura del ricorso, risulta manifestamente infondata, non essendo ancora decorso il relativo termine massimo di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, che risulta commesso il 30/04/2016; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il