Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30311/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30311/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL VILLANO LUIGI nato a NAPOLI il 16/11/1962 SICILIA GIOVANNI nato a CROTONE il 09/09/1971 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod.pen; Ordinanza — n. 30311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30/03/2022, ha riformato la sentenza in data 15/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e così rideterminando la pena inflitta a Del Villano Luigi e a Sicilia Giovanni per il reato di tentativo di rapina aggravata. La sentenza viene impugnata dagli imputati, che deducono: SICILIA Giovanni: - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.,; violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod.pen.; vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena peggioramento di uno stato anteriore censura formulata in modo carente motivi di cassazione condono delle spese procedurali caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod.pen
392 e 393 cod.pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL VILLANO LUIGI nato a NAPOLI il 16/11/1962 SICILIA GIOVANNI nato a CROTONE il 09/09/1971 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30/03/2022, ha riformato la sentenza in data 15/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e così rideterminando la pena inflitta a Del Villano Luigi e a Sicilia Giovanni per il reato di tentativo di rapina aggravata. La sentenza viene impugnata dagli imputati, che deducono: SICILIA Giovanni: - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.,; violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod.pen.; vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

DEL VILLANO Luigi. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.l. cod.pen.; Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 392 e 393 cod.pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen.. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente rilevato come entrambi gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli relativi alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Tanto serve a delimitare i motivi deducibili in questa sede,, dovendosi richiamare l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale «la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01).

A tale proposito è stato ulteriormente precisato che «la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa all'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. - 282413 - 01). /%1 Da tanto discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso rispettivamente esposti dai due imputati in relazione alla qualificazione giuridica ei fatti, all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen..

La residua doglianza -relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee- è inammissibile perché manifestamente infondata e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La manifesta infondatezza emerge dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione con la quale la Corte di merito ha giustificato il giudizio di equivalenza valorizzando la resipiscenza mostrata con la rinuncia ai motivi di gravame, ritenuta utile a neutralizzare -ma non a soverchiare- le circostanze aggravanti. La presenza di una motivazione logica e non contraddittoria -oltre a risaltare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione- rende la sentenza insindacabile in sede di legittimità, giacchè le argomentazioni esposte dai due ricorrenti si risolvono in una valutazione alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che le relative censure restano al di fuoir del perimetro del giudizio di legittimità.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della