Ordinanza — n. 30309/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO ALBERTO nato a NAPOLI il 21/10/1996 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 maggio 2021, nei confronti di Imperato Alberto, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che ha ricostruito i fatti evidenziando, in particolare alle pagine 3 e 4 della motivazione, come la condotta posta in essere dal prevenuto non potesse integrare il furto con strappo, trattandosi di violenza realizzata al fine di consolidare la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30309/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO ALBERTO nato a NAPOLI il 21/10/1996 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 maggio 2021, nei confronti di Imperato Alberto, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che ha ricostruito i fatti evidenziando, in particolare alle pagine 3 e 4 della motivazione, come la condotta posta in essere dal prevenuto non potesse integrare il furto con strappo, trattandosi di violenza realizzata al fine di consolidare la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma