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Ordinanza — n. 30308/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30308/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30308/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRONE LUIGI nato a CALOPEZZATI il 16/10/1953 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 15 luglio 2020, nei confronti di Mingrone Luigi, confermava la condanna per il reato di ricettazione e lo assolveva dal reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 perché il fatto non costituisce reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha con congrua motivazione escluso la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore delle banconote ricettate, nonché della gravità dell'episodio sotto il profilo soggettivo, elementi certamente idonei a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena restituzione dei sussidi statali falsificazione di valori di bollo ufficiali pena pecuniaria non riscuotibile commutazione della pena pecuniaria modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRONE LUIGI nato a CALOPEZZATI il 16/10/1953 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 15 luglio 2020, nei confronti di Mingrone Luigi, confermava la condanna per il reato di ricettazione e lo assolveva dal reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 perché il fatto non costituisce reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha con congrua motivazione escluso la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore delle banconote ricettate, nonché della gravità dell'episodio sotto il profilo soggettivo, elementi certamente idonei a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 m