Ordinanza — n. 30307/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADIBARI GIUSEPPE nato a BITONTO il 13/11/1997 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 1 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Sassari, in data 21 luglio 2021, nei confronti di Casadibari Giuseppe, on relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, dove a pagina 2 è stata logicamente esclusa la possibilità di contenere la pena per il reato satellite, in ragione della gravità del fatto, sotto il profilo delle modalità della condotta lesiva e dei danni arrecati alla vittima;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADIBARI GIUSEPPE nato a BITONTO il 13/11/1997 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 1 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Sassari, in data 21 luglio 2021, nei confronti di Casadibari Giuseppe, on relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, dove a pagina 2 è stata logicamente esclusa la possibilità di contenere la pena per il reato satellite, in ragione della gravità del fatto, sotto il profilo delle modalità della condotta lesiva e dei danni arrecati alla vittima;
Considerato, in ogni caso, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie, come visto, non ricorre;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i