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Ordinanza — n. 30306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAZZERI MARIA " ALIAS " ANTONINO nato a BRINDISI il 17/01/1963 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 7 febbraio 2020, nei confronti di Scazzeri Maria -"alias" Antonino, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione di mancata considerazione di elementi dedotti con l'atto di appello, non accompagnata da specifiche censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 4 ha correttamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, peraltro fissata in misura vicina al minimo edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAZZERI MARIA " ALIAS " ANTONINO nato a BRINDISI il 17/01/1963 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 7 febbraio 2020, nei confronti di Scazzeri Maria -"alias" Antonino, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione di mancata considerazione di elementi dedotti con l'atto di appello, non accompagnata da specifiche censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 4 ha correttamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, peraltro fissata in misura vicina al minimo edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso