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Ordinanza — n. 30305/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual censure against appellate decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a generic assertion of acquittal without specific factual censure. The appellant argued for non-punishment but failed to identify concrete errors in the lower court's reasoning regarding the defendant's waiver of appeal arguments. The court ruled that such generic complaints violate the statutory requirement for specific grounds in cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual censure against the challenged decision.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal requirements specific factual censure non-punishment waiver procedural penalty motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno e altri, Rv. 273431
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 25 marzo 2021, nei confronti di Toninello Marco, in relazione al reato di tentata rapina impropria. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto generico, risolvendosi in una generica quanto apodittica affermazione di meritevolezza del proscioglimento, del tutto priva di censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;

Considerato, altresì, il principio affermato da Questa Corte, secondo cui è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno e altri, Rv. 273431); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il