Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30304/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30304/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO LUIGI nato a NAPOLI il 15/11/1978 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 2 novembre 2020, nei confronti di Santoro Luigi, confermava la condanna per il reato di ricettazione, ed escludeva la recidiva contestata, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso -che contesta una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo esposto in relazione all'elemento psicologico-, risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti, evidenziando come fosse pacifica la colpevolezza del prevenuto, avendo questi consapevolmente alterato l'assegno provento di illecito apponendovi il proprio nome e procedendo poi al suo incasso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno bancario istruzione penale per appropriazione indebita riproduzione e imitazione di biglietti di banca revisione bancaria informazioni bancarie falsificazione di monete
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO LUIGI nato a NAPOLI il 15/11/1978 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 2 novembre 2020, nei confronti di Santoro Luigi, confermava la condanna per il reato di ricettazione, ed escludeva la recidiva contestata, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso -che contesta una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo esposto in relazione all'elemento psicologico-, risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti, evidenziando come fosse pacifica la colpevolezza del prevenuto, avendo questi consapevolmente alterato l'assegno provento di illecito apponendovi il proprio nome e procedendo poi al suo incasso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7