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Sentenza — n. 30303/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30303/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUITONI IMEDD BEN KHELIL nato il 06/04/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; , La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 9 novembre 2018, nei confronti di Guitoni Imedd Ben Khelil, confermava la condanna per il reato di ricettazione, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Il primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla significatività dell'episodio e all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, e fatto proprio dal secondo giudice, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimís, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 131- bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30303/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo alla seconda doglianza, bisogna preliminarmente rilevare che l'atto di appello è stato presentato in epoca precedente rispetto alla sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'anteriorità dell'appello rispetto alla sentenza ora citata non consentiva all'imputato di dolersi con il gravame dell'eventuale violazione dell'art. 131-bis cod.pen. in relazione al delitto di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. per il quale Guitoni aveva riportato condanna in primo grado.

Parole chiave

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contraffazione di merci falso certificato medico difesa contro le pratiche commerciali illecite attenuazione della pena integratori alimentari prodotti identici

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
156 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Tanto conduce all'ammissibilità e alla non manifesta infondatezza del motivo e fa pervenire, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUITONI IMEDD BEN KHELIL nato il 06/04/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 9 novembre 2018, nei confronti di Guitoni Imedd Ben Khelil, confermava la condanna per il reato di ricettazione, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Il primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla significatività dell'episodio e all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, e fatto proprio dal secondo giudice, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimís, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Con riguardo alla seconda doglianza, bisogna preliminarmente rilevare che l'atto di appello è stato presentato in epoca precedente rispetto alla sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'anteriorità dell'appello rispetto alla sentenza ora citata non consentiva all'imputato di dolersi con il gravame dell'eventuale violazione dell'art. 131-bis cod.pen. in relazione al delitto di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. per il quale Guitoni aveva riportato condanna in primo grado.

Proprio tale evenienza importa che la Corte di appello avrebbe dovuto dare risposta alla sollecitazione dell'imputato circa la configurabilità della causa di esclusione di punibilità, in relazione al delitto di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., alla luce del contenuto dell'art. 131-bis cod.pen. all'indomani della sentenza della menzionata sentenza della Corte costituzionale. Tanto conduce all'ammissibilità e alla non manifesta infondatezza del motivo e fa pervenire, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, posto che la prescrizione è causa di estinzione del reato che prevale sulla sentenza che esclude la punibilità per tenuità del fatto che, come noto, lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (e» multis Sez. 3, n. 27055 del 26/5/2015, Rv. 263885), comportando anche l'iscrizione nel casellario

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizio