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Ordinanza — n. 30302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Oglino Andrea Nicola Celestino, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità risulta manifestamente infondata, giacché questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale», (Sez.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di tardività della querela, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti ad una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici a pagina 5 dalla corte di appello, che ha evidenziato come la querela dovesse ritenersi tempestiva alla luce del momento in cui la vittima aveva avuto piena consapevolezza del raggiro subìto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianze contraddittorie sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Oglino Andrea Nicola Celestino, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità risulta manifestamente infondata, giacché questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale», (Sez.

F - , Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900 - 01).; considerato che le ulteriori argomentazioni contenute nel primo motivo si mostrano generiche, risolvendosi nell'apodittica affermazione dell'assenza di prova -peraltro smentita da quanto rilevato al punto precedente-, mancando di ogni indicazione gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, così non consentendo l'individuare di rilievi idonei a indirizzare il sindacato di legittimità, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di tardività della querela, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti ad una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici a pagina 5 dalla corte di appello, che ha evidenziato come la querela dovesse ritenersi tempestiva alla luce del momento in cui la vittima aveva avuto piena consapevolezza del raggiro subìto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così