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Ordinanza — n. 30300/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for issues already settled by prior Cassation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested legal issues were already definitively resolved by a previous ruling. The appellant argued for a different sentencing classification and mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already been remanded solely to determine the penalty. Consequently, the Court held that these matters were no longer subject to review under Article 624 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 624 c.p.p.: Issues regarding the legal qualification of facts and the denial of generic mitigating circumstances are considered res judicata when a prior Cassation decision annuls the judgment solely for the determination of the penalty, rendering subsequent appeals on those points inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata sentencing determination legal qualification mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation remand procedural bar pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio- infliggeva la pena ritenuta di giustizia a Grego Michele, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R.
Art. 624 cod. proc. pen.
309/1990, è inammissibile, in quanto inerente a una questione estranea al giudizio di rinvio, avendo l'annullamento della Cassazione riguardato il solo profilo della determinazione della pena, ed essendo quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod.
art. 73 D.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio- infliggeva la pena ritenuta di giustizia a Grego Michele, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990.
art. 624 cod. proc. pen
309/1990, è inammissibile, in quanto inerente a una questione estranea al giudizio di rinvio, avendo l'annullamento della Cassazione riguardato il solo profilo della determinazione della pena, ed essendo quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGO MICHELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/11/1987 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio- infliggeva la pena ritenuta di giustizia a Grego Michele, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è inammissibile, in quanto inerente a una questione estranea al giudizio di rinvio, avendo l'annullamento della Cassazione riguardato il solo profilo della determinazione della pena, ed essendo quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la statuizione relativa alla qualificazione giuridica del fatto;

Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è estraneo al giudizio demandato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente, in quanto la Corte di cassazione aveva ritenuto il loro diniego immune da vizi di legittimità, così valendo le medesime considerazioni esposte al paragrafo precedente; considerato, altresì, che l'ulteriore doglianza esposta con il secondo motivo di ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che il giudice di rinvio ha fissato la pena in misura pari al minimo edittale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis