Ordinanza — n. 30299/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDORISIO GENNARO nato a NAPOLI il 08/09/1960 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 22 maggio 2019, nei confronti di Aldorisio Gennaro, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, comma 1, lett. c, I. 633/1941. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione di mancata ed errata valutazione di elementi emersi dal procedimento, che non vengono concretamente indicati, così che il ricorso non offre alcun elemento di collegamento con eventuali vizi della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDORISIO GENNARO nato a NAPOLI il 08/09/1960 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 22 maggio 2019, nei confronti di Aldorisio Gennaro, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, comma 1, lett. c, I. 633/1941. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione di mancata ed errata valutazione di elementi emersi dal procedimento, che non vengono concretamente indicati, così che il ricorso non offre alcun elemento di collegamento con eventuali vizi della sentenza impugnata;
Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha ampiamente evidenziato le ragioni su cui si fonda la colpevolezza del prevenuto per entrambi i delitti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis