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Ordinanza — n. 30298/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of new grounds and manifestly unfounded criticism of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three Cantile brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the Court of Appeal erred in refusing to prioritize generic mitigating circumstances over aggravating ones and imposed excessive penalties. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the appellate judgment was adequately motivated, consistent with the first instance, and did not require re-examination of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.: Appeals must present new grounds or manifestly unfounded criticisms; if the lower court's reasoning is adequate and free from logical contradictions, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of new grounds manifestly unfounded criticism adequate motivation court costs liability attenuazione della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANTILE COSTANTINO nato a CASERTA il 20/07/1986 CANTILE ERNESTO nato a CASERTA il 11/05/1985 CANTILE GIUSEPPE nato a CASERTA il 12/05/1990 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 2 febbraio 2021, nei confronti di Cantile Agostino, Cantile Ernesto e Cantile Giuseppe, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 605, 612 e 582 cod. pen. commessi in concorso, riducendo la pena loro inflitta dal primo giudice. Lette le memorie sopravvenute; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di tutti gli imputati, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonché l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato.

La corte di appello, infatti, ha spiegato che il giudizio di equivalenza delle aggravanti eterogenee doveva essere confermato, in quanto il quadro probatorio era rimasto immutato pure a seguito delle dichiarazioni spontanee rese da Cantile Costantino, dalle quali è emerso il perdurante astio nei confronti della persona offesa. I Magistrati dell'appello, poi, hanno ritenuto che -nonostante quanto ora evidenziato- potesse operarsi una riduzione della pena in ragione della rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità, così dando atto di fare propri i criteri esposti nella sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, che ha ritenuto di mitigare in forza dell'elemento processuale sopravvenuto.

A fronte di una motivazione adeguata, esente da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione -la qual cosa rende manifestamente infondata la relativa censura- i ricorrenti, in realtà, oppongono una valutazione delle emergenze processuali antagonista e alternativa a quella dei giudici di merito, così lasciando il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così