Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI GAMAL nato il 17/10/1982 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Barhoumi Gamal, in relazione a due episodi di rapina aggravata in continuazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, censurando, in particolare, il mancato espletamento della perizia antropometrica invocata in appello, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha ricostruito i due episodi, evidenziando, in particolare alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, come i filmati acquisiti trovassero ampio riscontro nei racconti delle vittime, nonché negli altri elementi emersi dall'istruttoria, e non lasciassero spazio a dubbi circa l' individuazione dell'imputato quale autore di entrambe le rapine, così escludendo la necessità di procedere all'accertamento antropometrico richiesto dalla difesa;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità per testimone censura dell'apprezzamento delle prove prova del DNA insufficienza di prove identificazione forense perizia antropologica ed eredobiologica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI GAMAL nato il 17/10/1982 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Barhoumi Gamal, in relazione a due episodi di rapina aggravata in continuazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, censurando, in particolare, il mancato espletamento della perizia antropometrica invocata in appello, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha ricostruito i due episodi, evidenziando, in particolare alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, come i filmati acquisiti trovassero ampio riscontro nei racconti delle vittime, nonché negli altri elementi emersi dall'istruttoria, e non lasciassero spazio a dubbi circa l' individuazione dell'imputato quale autore di entrambe le rapine, così escludendo la necessità di procedere all'accertamento antropometrico richiesto dalla difesa;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7