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Ordinanza — n. 30292/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for containing non-justiciable factual criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cardinale Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for fraud, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims as generic and because they contained non-justiciable factual criticisms regarding evidence already thoroughly evaluated by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations or factual criticisms that cannot be reviewed in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic allegations factual criticism criminal liability fraud conviction jurisdictional review court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MASSIMO nato a BARI il 10/08/1963 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 26 aprile 2021, nei confronti di Cardinale Massimo, in relazione ad una serie di truffe avvinte dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui ritenere provata la colpevolezza del prevenuto per tutte le truffe contrattuali contestate, caratterizzate dalle medesime modalità operative, dalla domiciliazione dei conti correnti cui inviare il denaro, dalle dichiarazioni delle persone offese, così sconfessando le medesime deduzioni difensive inammissibilmente reiterate davanti a questa Corte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7