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Ordinanza — n. 30291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMARCO RODOLFO nato a LENDINARA il 17/05/1952 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2019 del Tribunale di Rovigo, che aveva condannato Zamarco Rodolfo per il reato di cui all'art. 640 cod.pen. e per quello di cui all'art. 479 cod.pen.. L'imputato impugna la sentenza per denunciare il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 157 cod.pen.. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha omesso di rilevare la prescrizione maturata per le truffe commesse nei mesi di agosto e settembre 2014; La deduzione difensiva è manifestamente infondata, in quanto contrasta con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale «In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. "a consumazione prolungata" quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti», (Sez. 2 - , Sentenza n. 2576 del 17/12/2021 Ud., dep. il 2022, Cecere, Rv. 282436 - 01;

Regesto Legislator

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art. 640 cod.pen, art. 479 cod.pen; Ordinanza — n. 30291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381 - 01). Alla luce di tale principio di diritto, in mancanza di condotte ulteriori rispetto a quella primigenia, la consumazione del reato coincide con la data della percezione dell'ultimo emolumento che, in base all'imputazione, si è realizzata nel novembre 2016. Da qui la manifesta infondatezza ella deduzione difensiva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione reato economico contributi di previdenza impagati frode all'imposta sul valore aggiunto irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod.pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2019 del Tribunale di Rovigo, che aveva condannato Zamarco Rodolfo per il reato di cui all'art. 640 cod.pen.
art. 479 cod.pen
e per quello di cui all'art. 479 cod.pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMARCO RODOLFO nato a LENDINARA il 17/05/1952 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2019 del Tribunale di Rovigo, che aveva condannato Zamarco Rodolfo per il reato di cui all'art. 640 cod.pen. e per quello di cui all'art. 479 cod.pen.. L'imputato impugna la sentenza per denunciare il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 157 cod.pen.. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha omesso di rilevare la prescrizione maturata per le truffe commesse nei mesi di agosto e settembre 2014; La deduzione difensiva è manifestamente infondata, in quanto contrasta con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale «In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. "a consumazione prolungata" quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti», (Sez. 2 - , Sentenza n. 2576 del 17/12/2021 Ud., dep. il 2022, Cecere, Rv. 282436 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381 - 01). Alla luce di tale principio di diritto, in mancanza di condotte ulteriori rispetto a quella primigenia, la consumazione del reato coincide con la data della percezione dell'ultimo emolumento che, in base all'imputazione, si è realizzata nel novembre 2016. Da qui la manifesta infondatezza ella deduzione difensiva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec