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Ordinanza — n. 30289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA OUMAR nato il 05/01/1959 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 maggio 2021, nei confronti di Ba Oumar, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego della causa di esclusione della punibilità, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, elemento di per sé evocativo della abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego della causa di esclusione della punibilità, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, elemento di per sé evocativo della abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali criminalità persistente condotta precedente infrazione privilegiata attività criminosa pentito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA OUMAR nato il 05/01/1959 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 maggio 2021, nei confronti di Ba Oumar, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego della causa di esclusione della punibilità, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, elemento di per sé evocativo della abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 mar