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Ordinanza — n. 30288/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30288/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVARICCI STEFANO nato a PALESTRINA il 02/01/1988 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 aprile 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 dicembre 2018, nei confronti di Cavaricci Stefano, confermava la condanna per il reato di truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491, secondo comma, cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, oltre all'evidente genericità, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente affrontati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha vagliato il racconto reso dalla persona offesa, ritenendolo pienamente attendibile, in quanto preciso e lineare, oltre che accompagnato dal sicuro riconoscimento del prevenuto quale autore della consegna dell'assegno contraffatto).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità.

Parole chiave

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valutazione della credibilità istruzione penale per appropriazione indebita abbandono del procedimento per truffa censura dell'apprezzamento delle prove procedimento di controllo degli aiuti verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVARICCI STEFANO nato a PALESTRINA il 02/01/1988 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 aprile 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 dicembre 2018, nei confronti di Cavaricci Stefano, confermava la condanna per il reato di truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491, secondo comma, cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, oltre all'evidente genericità, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente affrontati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha vagliato il racconto reso dalla persona offesa, ritenendolo pienamente attendibile, in quanto preciso e lineare, oltre che accompagnato dal sicuro riconoscimento del prevenuto quale autore della consegna dell'assegno contraffatto).

Inoltre, va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità.

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione di pena, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo alla significatività dell'episodio e all'assenza di resipiscenza e di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, e fatto proprio dal secondo giudice, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a