Ordinanza — n. 30286/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI FRANCESCA nato a NAPOLI il 05/04/1982 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 5 luglio 2021, nei confronti di Ciardi Francesca, in relazione al reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992 (attuale 512-bis cod.pen.). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, oltre all'evidente genericità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni testimoniali sconfessassero le alternative ricostruzioni dedotte dalla difesa a propria discolpa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI FRANCESCA nato a NAPOLI il 05/04/1982 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 5 luglio 2021, nei confronti di Ciardi Francesca, in relazione al reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356/1992 (attuale 512-bis cod.pen.). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, oltre all'evidente genericità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni testimoniali sconfessassero le alternative ricostruzioni dedotte dalla difesa a propria discolpa;
Considerato che la seconda doglianza, che censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha evidenziato le ragioni ostative a un'ulteriore riduzione della pena, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis