Ordinanza — n. 30285/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPURAS LIVIU nato il 10/06/1978 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 febbraio 2021, nei confronti di Epuras Liviu, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477, 482 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, in ragione del fatto che la patente oggetto di imputazione fosse scaduta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato le ragioni a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione, avendo questi ricevuto una patente altrui certamente provento di delitto, che per il falso, in ragione della mutata intestazione della stessa a suo nome, a nulla rilevando il fatto che il documento fosse scaduto, in quanto comunque produttivo di effetti giuridici, e dunque dotato di capacità offensiva);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 3 escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del valore della res ricettata, elemento già solo sufficiente a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPURAS LIVIU nato il 10/06/1978 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 febbraio 2021, nei confronti di Epuras Liviu, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477, 482 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, in ragione del fatto che la patente oggetto di imputazione fosse scaduta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato le ragioni a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione, avendo questi ricevuto una patente altrui certamente provento di delitto, che per il falso, in ragione della mutata intestazione della stessa a suo nome, a nulla rilevando il fatto che il documento fosse scaduto, in quanto comunque produttivo di effetti giuridici, e dunque dotato di capacità offensiva);
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 3 escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del valore della res ricettata, elemento già solo sufficiente a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso