Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30281/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30281/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30281/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/09/1975 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2017, nei confronti di D'Andrea Giuseppe, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Si rileva, infatti, come l'atto di appello si rivolgesse soltanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, ma non anche in relazione all'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30281/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Si rileva, infatti, come l'atto di appello si rivolgesse soltanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, ma non anche in relazione all'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/09/1975 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2017, nei confronti di D'Andrea Giuseppe, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Si rileva, infatti, come l'atto di appello si rivolgesse soltanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, ma non anche in relazione all'affermazione di responsabilità.

Va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il