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Ordinanza — n. 30280/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30280/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 01/01/1959 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunalè di Palmi, in data 5 febbraio 2018, nei confronti di Careri Vincenzo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto, alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, la Corte di appello: - da un lato ha escluso le circostanze ex art. 62-bis cod.pen. valorizzando la gravità del fatto, nonché i precedenti penali gravanti sul prevenuto e l'assenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione, dunque, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); - per altro verso -pur in presenza di un generico motivo di appello- ha ampiamente esplorato il tema della recidiva, analizzando tutti i reati per cui l'imputato aveva riportato sentenza di condanna, sottolineando come le stesse riguardassero fatti analoghi per quello in contestazione e come fossero divenute irrevocabili in prossimità temporale rispetto al nuovo fatto di reato, così dimostrando l'assenza di resipiscenza del prevenuto;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod.pen; Ordinanza — n. 30280/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio sanzione sostitutiva cosa generica

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 01/01/1959 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunalè di Palmi, in data 5 febbraio 2018, nei confronti di Careri Vincenzo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto, alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, la Corte di appello: - da un lato ha escluso le circostanze ex art. 62-bis cod.pen. valorizzando la gravità del fatto, nonché i precedenti penali gravanti sul prevenuto e l'assenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione, dunque, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); - per altro verso -pur in presenza di un generico motivo di appello- ha ampiamente esplorato il tema della recidiva, analizzando tutti i reati per cui l'imputato aveva riportato sentenza di condanna, sottolineando come le stesse riguardassero fatti analoghi per quello in contestazione e come fossero divenute irrevocabili in prossimità temporale rispetto al nuovo fatto di reato, così dimostrando l'assenza di resipiscenza del prevenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso