Ordinanza — n. 30141/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a POZZUOLI il 14/02/2002 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena/condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando la giovane età; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 30141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a POZZUOLI il 14/02/2002 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena/condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando la giovane età; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente