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Ordinanza — n. 30139/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30139/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALBOUSSI HAFED nato il 10/03/1993 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto chercontrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.evidenziando la rilevanza indiretta delle minacce idonee ad ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, inducendo una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità; ritenuto che anche le censure di ordine processuale per mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, non essendo neppure stata dedotta tempestivamente la nullità consegueinte, ove astrattamente sussistente, come si evince dal verbale di udienza del 23/06/2020 (Sez. 1 n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 108 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30139/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 108 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, non essendo neppure stata dedotta tempestivamente la nullità consegueinte, ove astrattamente sussistente, come si evince dal verbale di udienza del 23/06/2020 (Sez. 1 n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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diritti della difesa spese di difesa rinvio del dibattimento eccezioni difensive intervenuta prescrizione difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod. proc. pen
art. 616 c.p
278823); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALBOUSSI HAFED nato il 10/03/1993 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto chercontrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.evidenziando la rilevanza indiretta delle minacce idonee ad ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, inducendo una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità; ritenuto che anche le censure di ordine processuale per mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, non essendo neppure stata dedotta tempestivamente la nullità consegueinte, ove astrattamente sussistente, come si evince dal verbale di udienza del 23/06/2020 (Sez. 1 n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consi re estensore Il Presidente