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Ordinanza — n. 30137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI DANIELE ROSARIO nato a MELFI il 02/05/1987 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che/contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale/ evidenziando la correlazione delle lesioni con la violenza posta in essere per ostacolare le operazioni di polizia giudiziaria ancora in corso, con condotte quindi incompatibili con la prospettazione di una resistenza meramente passiva e con la dedotta procedibilità a querela del reato di lesioni personali aggravate dall'art.576, comma 5-bis c.p.; Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità abbandono per lesioni personali reati violenti lesioni personali aggressione fisica violenza di Stato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI DANIELE ROSARIO nato a MELFI il 02/05/1987 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che/contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale/ evidenziando la correlazione delle lesioni con la violenza posta in essere per ostacolare le operazioni di polizia giudiziaria ancora in corso, con condotte quindi incompatibili con la prospettazione di una resistenza meramente passiva e con la dedotta procedibilità a querela del reato di lesioni personali aggravate dall'art.576, comma 5-bis c.p.; Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il liere estensore Il Presidente