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Ordinanza — n. 30135/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic dolo claim lacking factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground regarding the finding of intent was formulated in an absolutely generic manner. The appellant failed to provide a critical comparison with the factual assessments made by the first and second instance courts, and the issue of intent had not been raised in the appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without a critical comparison with the lower court's factual findings, particularly when the substantive issue was not devolved in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds dolo intent factual comparison procedural costs Corte di Cassazione art. 616 c.p.p. prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLETTI IGNAZIO nato a MOLFETTA il 27/10/1983 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento del dolo è stato formulato in modo assolutamente generico/ sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito/ ne determina l'inammissibilità, considerato che la questione dell'accertameríto del dolo neppure era stata devoluta nei motivi di appello; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Co Àer estensore Il President