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Ordinanza — n. 30134/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; generic arguments fail against specific organized crime sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence, but the court found the arguments generic because the lower court provided specific justification for the penalty increase based on organized crime context. Consequently, the court rejected the claim for a milder penalty due to the lack of concrete evidence supporting the alleged defect in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant's arguments are generic and fail to concretely demonstrate a defect in the lower court's specific reasoning regarding sentencing in organized crime cases.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments organized crime sentencing lack of concrete indication court costs and fine sanzioni penali adeguamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI MARIO nato a COSENZA il 05/07/1966 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena dopo plurimi annullamenti parziali, fornendo giustificazione alla misura dell'aumento per continuazione, peraltro in accordo con le conclusioni formulate dalle stesse parti processuali; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza àlcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, tenuto conto del contesto di criminalità organizzata considerato ai fini della determinazione della pena; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 ere estensore Il Presi