Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30132/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30132/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERDICO SALVATORE nato a PALERMO il 23/05/1971 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod pen. (cfr. pagg. da 2 a 3 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 30132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod pen. (cfr. pagg. da 2 a 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie esenzione dalla pena attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda evasione all'obbligo di contribuzione sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERDICO SALVATORE nato a PALERMO il 23/05/1971 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod pen. (cfr. pagg. da 2 a 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16