Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements to challenge conviction under Art. 385.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, claiming non-punishability under Article 131-bis. The court rejected these arguments as generic, noting they merely repeated issues already decided by the lower court without providing new positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic censure without indicating specific positive elements required to challenge the conviction or recognize statutory non-punishability.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/08/1975 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della gravità della condotta e della intensità del dolo (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
In ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento del beneficio invocato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso