Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JOUAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla mancata integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); quanto alla inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 30128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla mancata integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); quanto alla inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale allontanamento cancellazione dall'albo avvocati differimento dell'esecuzione della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
art. 89 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JOUAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla mancata integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); quanto alla inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il