Italian court dismisses appeal for being too generic and lacking specific factual analysis of criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was formulated in an absolutely generic manner. The appellant argued for a different assessment of the crime's gravity and the application of recidivism without critically examining the lower courts' reasoning. The court ruled that such genericity, absent a specific comparison with the factual evaluations regarding the defendant's dangerousness and prior record, renders the appeal inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without a critical analysis of the factual evaluations made by the lower courts regarding the gravity of the conduct and the defendant's dangerousness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHALOUATI MOHAMED ALI nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, è stato formulato in modo assolutamente generico/ sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Co e estensore Il Presiden