Cassation court dismisses appeal for absolute lack of motivation regarding criminal evasion charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of specific motivation concerning the criminal charge of evasion. The appellant argued for force majeure regarding his dog chase, but the lower court correctly applied established jurisprudence that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime regardless of duration or reason. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 45 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation regarding the lower court's reasoning, as the court must demonstrate why the lower court's application of law was correct or incorrect based on the facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSIC DUMITRU nato il 30/03/1984 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha escluso la fondatezza della tesi difensiva della forza maggiore (art. 45 c.p.), essendone stati esclusi i presupposti fattuali con argomenti logici incentrati sulla irrilevanza dell'inseguimento del proprio cane; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de r o il 16 giugno 2023 Il Con e estensore Il President