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Ordinanza — n. 30119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRELLI MICHELE nato a CROTONE il 10/09/1980 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza di appello, infatti, risulta immune da censure sul punto, avendo correttamente valorizzato i precedenti del ricorrente e la sua pericolosità sociale (cfr. p. 1 della motivazione).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza di appello, infatti, risulta immune da censure sul punto, avendo correttamente valorizzato i precedenti del ricorrente e la sua pericolosità sociale (cfr. p. 1 della motivazione).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riscossione di pene pecuniarie allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRELLI MICHELE nato a CROTONE il 10/09/1980 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza di appello, infatti, risulta immune da censure sul punto, avendo correttamente valorizzato i precedenti del ricorrente e la sua pericolosità sociale (cfr. p. 1 della motivazione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons ere estensore Il Presidente