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Ordinanza — n. 30116/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on public official obstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court decision regarding threats made to public officials, but the court found the appeal's sole ground to be absolutely generic. The court ruled that the lower court had adequately reasoned by noting the threats aimed at obstructing official action, rendering the agents' actual feelings of intimidation irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is absolutely generic because the lower court has already provided congruent reasoning on the merits, such as establishing that the core issue was the intent to obstruct public officials rather than the subjective impact on the agents.

Parole chiave

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generic appeal ground inadmissible appeal obstruction of public officials procedural costs Cassazione ordinanza reato di coazione minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAN SLATO MAXIMILIAN nato a MELFI il 22/11/1978 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta perché la Corte di appello di Napoli ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Con igliere estensore Il Presidente