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Ordinanza — n. 30115/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to justify new sentencing after remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence regarding generic mitigating circumstances and recidivism following a prior remand for lack of motivation. The court ruled that the appellant's arguments were too general, merely requesting a different evaluation of evidence without providing specific grounds, which is not permitted in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to substantiate a request for a new evaluation of facts, as the review court cannot substitute its own assessment of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of motivation procedural costs review jurisdiction sanzioni penali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO MARCO nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena dopo il disposto annullamento con rinvio sul punto per omessa motivazione, fornendo una valida giustificazione delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della concreta rilevanza della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perchéta fronte di una motivazione puntuale, si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente