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Ordinanza — n. 30113/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds for alleged procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances without providing concrete justification. The court rejected this because the appeal lacked specific grounds to substantiate the alleged defect in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is affected by absolute generality, as it must contain specific indications justifying the alleged vicio of motivation rather than merely invoking generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal generic mitigating circumstances specific grounds required procedural defect attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA LUCA nato a NAPOLI il 20/11/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta perché,a fronte di una motivazione puntuale, si limita ad invocare l'applicazione delle ttenuanti generiche senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente