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Ordinanza — n. 30108/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30108/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCOLI MAURIZIO nato a MILANO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta perché la Corte di appello di Brescia ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero idonee allo scopo di ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione ragione di polizia reati contro la pubblica autorità agente di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCOLI MAURIZIO nato a MILANO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta perché la Corte di appello di Brescia ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero idonee allo scopo di ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente