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Ordinanza — n. 30105/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARIZZA NICOLA nato a MONTELAPIANO il 06/12/1949 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso / concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, anche per la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla qualifica di custode e dei conseguenti obblighi;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso cui conseguono la non rilevabilità della sopravvenuta prescrizione del reato e la condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di mantenimento restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa indennizzo per carcerazione preventiva misura di assistenza giudiziaria ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso cui conseguono la non rilevabilità della sopravvenuta prescrizione del reato e la condanna ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARIZZA NICOLA nato a MONTELAPIANO il 06/12/1949 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso / concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, anche per la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla qualifica di custode e dei conseguenti obblighi;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso cui conseguono la non rilevabilità della sopravvenuta prescrizione del reato e la condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons e estensore Il Presidente