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Sentenza — n. 30099/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30099/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALOSSINO MARCO nato a ALESSANDRIA il 30/05/1963 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 30099/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 17 novembre 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Alessandria, con la quale Marco Balossino è stato condannato per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. previa riqualificazione dell'originaria imputazione ascrittagli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Baslossini, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce errata applicazione dell'art. 393 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, in relazione alla mancata valorizzazione della versione resa dall'imputato sulle giustificazioni fornite in ordine al possesso delle chiavi sottratte alla persona offesa.

Parole chiave

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ricorso per cassazione asserzione difendibile procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di contestazione legittimazione a contestare licenza capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Con sentenza del 17 novembre 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Alessandria, con la quale Marco Balossino è stato condannato per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALOSSINO MARCO nato a ALESSANDRIA il 30/05/1963 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 17 novembre 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Alessandria, con la quale Marco Balossino è stato condannato per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. previa riqualificazione dell'originaria imputazione ascrittagli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Baslossini, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce errata applicazione dell'art. 393 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, in relazione alla mancata valorizzazione della versione resa dall'imputato sulle giustificazioni fornite in ordine al possesso delle chiavi sottratte alla persona offesa.

Si deve dare atto che il ricorso, essendone stata rilevata l'inammissibilità ato assegnato alla Sezione settima ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Con le censure dedotte dal ricorrente vengono, infatti, riproposte le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento proprio all'attendibilità della persona offesa Nicolosi (vedi pp.3 e 4 della sentenza impugnata); Nondimeno, la sentenza deve essere annullata, essendo intervenuta nelle more del giudizio di legittimità la remissione della querela da parte della persona offesa, Nicolosi Monica, con accettazione contestuale come da verbale del 1.6.2023 senza nulla prevedere sulle spese.

Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. deve ritenersi estinto per remissione della querela, perché procedibile a querela. Trova, infatti, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nella specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna dell'imputato- querelato al pagamento delle spese processuali in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il querelato al pagamento delle spese. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Con re e